DIPARTIMENTODI PREVENZIONE
SERVIZIO VETERINARIO - AREA C
di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
Autorizzazioni sanitarie delle strutture veterinarie (ambulatori, studi, cliniche, ecc.)
Tipo di prestazione:
Autorizzazione sanitaria: l’obbligo, per gli ambulatori e le altre strutture mediche e veterinarie, di munirsi di autorizzazione sanitaria è sancito dall’art. 193 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 come modificato dall’art. 23 del D.P.R. 10 giugno 1955 n. 854.
I requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private sono stabiliti, in Regione Piemonte, dalla D.G.R. n. 21-2685 del 24/04/2006, “Classificazione delle strutture veterinarie pubbliche e private. Approvazione Linee guida di recepimento e attuazione dell’Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Prov. Autonome di Trento e di Bolzano …” che classifica le strutture veterinarie in: studio con accesso di animali, ambulatorio, clinica o casa di cura, ospedale, laboratorio di analisi.
L'autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco del comune nel quale è ubicata la struttura, previo parere tecnico del Servizio Veterinario che effettua un sopralluogo per accertare, per quanto di propria competenza, il possesso dei requisiti minimi strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi previsti dall’allegato A1 delle Linee guida. In sede di rilascio l’autorità competente classifica la struttura veterinaria, pubblica o privata in una delle tipologie sopra descritte.
Il semplice studio veterinario, senza accesso di animali, non è assoggettato all’obbligo di munirsi di autorizzazione sanitaria.
Direttore sanitario medico veterinario: la clinica veterinaria o casa di cura veterinaria, l’ospedale veterinario ed il laboratorio veterinario di analisi sono sempre tenuti ad individuare un direttore sanitario medico veterinario, mentre nell’ambulatorio tale obbligo è previsto solo qualora operi più di un medico veterinario o il titolare della struttura non sia medico veterinario.
Detenzione scorte medicinali veterinari: l’autorizzazione all’apertura dell’ambulatorio veterinario o di altra delle strutture indicate comprende, come stabilito dalla D.G.R. 21-2685, anche l’autorizzazione prevista dall’art. 34 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 119, ora sostituito dal D.L.vo 193/2006, artt. 82-84, relativa alla detenzione da parte del Medico Veterinario di una adeguata scorta di farmaci veterinari per esigenze professionali dell’ambulatorio, clinica o studio veterinario, sotto la responsabilità del direttore sanitario.
A chi è rivolta:Ai veterinari libero professionisti che intendano attivare una struttura nell’ambito delle attività elencate.
Procedura amministrativa:
Domanda:
L’interessato deve inoltrare, al Sindaco del Comune dove si trova la struttura veterinaria, una domanda (Mod. A/1), per il rilascio dell’autorizzazione, corredata da tutti gli allegati indicati nel modulo; il Sindaco la trasmetterà, con gli allegati, al Servizio Veterinario - Area C, dell’ASL VC, inoltrandola all’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure trasmettendola alla sede centrale di Borgosesia, via Marconi 30, tel 0163/426820, fax 0163/426864.
Il Servizio Veterinario, concordando l'intervento con il titolare della struttura veterinaria, effettuerà un sopralluogo per la verifica, esclusivamente per quanto di propria competenza, della presenza dei requisiti previsti dalla normativa, emettendo un parereveterinarioche verrà trasmesso, entro un termine massimo di 30 giorni, al Sindaco il quale, in caso di parere favorevole e dopo aver espletato le verifiche sulla conformità alle norme di carattere urbanistico-edilizio ed impiantistico, rilascerà l'autorizzazione per la tipologia di struttura veterinaria corrispondente.
Poiché per tutte le tipologie di struttura, ad esclusione del laboratorio veterinario di analisi, l’autorizzazione comprende anche il permesso di detenere scorte di medicinali veterinari l’interessato deve dotarsi del Registro Scorte, che sarà fornito, già vidimato, dopo il rilascio dell’autorizzazione dell’ambulatorio da parte del Sindaco, dal Servizio Veterinario – Area C.
La prestazione per il rilascio del parere veterinario è soggetta a diritti sanitari veterinari, come da Tariffario Regionale (D.P.G.R. n. 42-12030 del 05.07.2004) alla voce C2 per un costo di:
a) Ambulatorio veterinario/studio con accesso animali Euro 80,00;
b) Clinica veterinaria Euro 100,00;
c) Ospedale veterinario Euro 120,00;
d) Laboratorio analisi chimico cliniche veterinarie Euro 100,00.
A questi importi va aggiunto il costo, alla voce C5, per la fornitura del registro, vidimato, per la detenzione di scorte di medicinali veterinari, nella misura fissa di € 5,00. Pertanto per uno studio/ambulatorio il costo sarà di 80 + 5 = € 85,00 in totale, con unico bollettino di c/c postale.
Alla domanda deve pertanto essere allegata la ricevuta (con causale Codice C2 + C5) del versamento dei diritti veterinari (Modalità pagamento diritti veterinari).
Ulteriori indicazioni sui requisiti da rispettare e sulla procedura amministrativa da seguire sono contenute nell'allegato modulo di richiesta di autorizzazione oppure telefonando all’ufficio Veterinario dell’ASL VC – sede di Borgosesia – tel 0163/426820.
Pareri preventivi:
Il Servizio Veterinario è disponibile anche al rilascio di pareri preventivi sul progetto e/o sui locali, in merito ai requisiti delle strutture da adibirsi alle attività in oggetto, dietro presentazione di una domanda (Mod. Rich parere preventivo). Anche in tal caso è previsto il pagamento preventivo dei diritti veterinari, nella stessa misura prevista per i pareri autorizzativi, senza il costo per il rilascio del registro scorte farmaci.
Documenti e moduli necessari:
- Domanda di autorizzazione, in bollo, al Sindaco del Comune (Mod. A/1);
- Planimetria dei locali in scala 1:100;
- Relazione tecnico-descrittiva dei locali e delle attività che vi vengono svolte;
- Certificato di agibilità e destinazione d’uso dei locali;
- Dichiarazione del medico veterinario che funge da Direttore Sanitario (Mod. A/2);
- Certificato di iscrizione all'Albo Professionale (oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione) del Direttore Sanitario;
- Modulo di Comunicazione al Servizio Veterinario della tenuta delle scorte di farmaci, veterinari e ad uso umano, (art. 80 e 84 del D. Lvo 193/06)/ Dichiarazione di responsabilità della tenuta delle scorte di medicinali vet./ uso umano/ Richiesta registro carico-scarico scorte farmaci veterinari (Mod. A/3);
- Autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, anche con eventuali convenzioni;
- Marca da bollo del valore corrente (da apporre su autorizzazione);
- Ricevuta di versamento dei diritti veterinari per l’importo previsto per la tipologia di struttura (e, se richiesto, per il rilascio del registro scorte farmaci)
DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI STRUTTURA VETERINARIA
(D.G.R. n. 21-2685 del 24/04/2006)
In sede di rilascio dell’autorizzazione sanitaria, l’autorità competente classifica le strutture veterinarie pubbliche e private secondo le seguenti tipologie:
- per studio veterinario si intende la struttura ove il medico veterinario, generico o specialista, esplica la sua attività professionale in forma privata e personale. La struttura assume la denominazione di studio veterinario associato qualora due o più medici veterinari, generici o specialisti, esplicano la loro attività professionale in forma privata ed indipendente, pur condividendo ambienti comuni.
Gli studi veterinari sono sottoposti ad autorizzazione sanitaria nel caso di accesso degli animali. - per ambulatorio veterinario si intende la struttura avente individualità ed organizzazione propria ed autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali da uno o più medici veterinari, generici o specialisti. In tali strutture è previsto l’accesso di animali senza ricovero oltre a quello giornaliero. Qualora nell’ambulatorio operi più di un medico veterinario o il titolare della struttura non sia medico veterinario, dev’essere nominato un direttore sanitario medico veterinario.
- per clinica veterinaria o casa di cura veterinaria si intende la struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera. La clinica veterinaria o casa di cura veterinaria deve poter fornire un’assistenza medico-chirurgica di base e/o di tipo specialistico ed è tenuta ad individuare un direttore sanitario medico veterinario.
- per ospedale veterinario si intende la struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera, il servizio di pronto soccorso sull’arco delle ventiquattro ore con presenza continuativa nella struttura di almeno un medico veterinario, i servizi di diagnostica di laboratorio. L’ospedale veterinario individua un direttore sanitario medico veterinario.
- per laboratorio veterinario di analisi si intende una struttura veterinaria dove si possono eseguire, per conto di terzi e con richiesta veterinaria, indagini diagnostiche strumentali di carattere fisico, chimico, immunologico, virologico, microbiologico, citologico ed istologico su liquidi e/o materiali biologici animali con rilascio di relativi referti. In tale struttura è vietato l’accesso di animali e non è consentito alcun tipo di attività clinica o chirurgica su animali. Il laboratorio veterinario individua un direttore sanitario.
Il cambio della tipologia in cui la struttura è classificata richiede il rilascio di una nuova autorizzazione.
Aggiornato al 31/12/2015